Trasferimento ramo d’azienda.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

7 agosto 2013


Quale sorte per i rapporti di lavoro dei dipendenti?



Da diversi anni ormai, nel mondo delle aziende, si verificano mutamenti a seguito di fusioni, scorporo, concentrazione, con conseguenti problemi per la sorte dei rapporti di lavoro dei dipendenti coinvolti nel trasferimento d’azienda. La relativa disciplina è prevista nell’art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) del codice civile, soggetto a numerose modifiche legislative intervenute dal 1942 ad oggi, che così dispone:


1.In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

2.Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

3.Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.

5.Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda.

6.Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

7. Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 1676.


Come la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare, per “ramo d’azienda”, suscettibile di autonomo trasferimento si deve intendere ogni “entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell’eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione”, e ciò ne determina la differenza rispetto alla cessione del contratto di lavoro, che attiene al solo contratto, comportando la sola sostituzione di uno dei soggetti contraenti e necessitando, per la sua efficacia, del consenso del lavoratore ceduto (Cassazione civile, sez. lav., 17 marzo 2009, n. 6452).


Quindi, ogni volta che un’entità economica, pur passando in tutto o in parte a un diverso titolare, conservi la propria identità, si applica la disciplina prevista in caso di trasferimento d’azienda.


Ciò comporta che:

  • il lavoratore non può opporsi al trasferimento dell’azienda o di un suo ramo;

  • passa al cessionario il rapporto di lavoro del dipendente addetto al settore di attività trasferito;

  • il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.

Conseguentemente, il dipendente coinvolto in un trasferimento di ramo d’azienda, per opporsi alla cessione del proprio contratto di lavoro deve riuscire a contestare la sussistenza di un autonomo ramo d’azienda (giacchè ove si sia in presenza di un ramo d’azienda privo di autonomia funzionale, la normativa di cui all’art. 2112 cod. civ. non è invocabile, e quindi le conseguenti cessioni dei contratti di lavoro dei dipendenti sono illegittime per difetto del consenso individuale dei lavoratori coinvolti ai sensi dell’art. 1406 cod. civ.) oppure la propria appartenenza al ramo ceduto.



Erminia Acri-Avvocato

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