“Sono
separato e l’appartamento dove abitavo con mia moglie e mia figlia,
di mia proprietà, è stato assegnato a mia moglie, la
quale non provvede a pagare le relative spese, in particolare l’ICI.
Poiché la sentenza non ha disposto nulla, vorrei sapere: chi
deve pagarla? Grazie.
Distinti saluti. B.P.”
In
caso di separazione dei coniugi - o di divorzio - l’assegnazione
dell’abitazione familiare esonera il coniuge assegnatario soltanto
dal pagamento del canone per l’uso dell’appartamento nei confronti
dell’altro coniuge, proprietario esclusivo dell’immobile assegnato.
Pertanto,
quando viene attribuita ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà
dell’altro, la gratuità di tale assegnazione è da
riferire solo all’uso dell’abitazione, ma non si estende alle spese
correlate a detto uso, tra cui le spese condominiali, che riguardano
la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche
dell’abitazione familiare, che gravano sul coniuge assegnatario.
Il
pagamento dell’ ICI, invece, spetta al proprietario dell’immobile e
non all’assegnatario, non avendo quest’ultimo alcun diritto reale
sull’immobile, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza
n.18476/05.
Erminia
Acri-Avvocato
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