Rinunzia all’uso dell’impianto centrale di riscaldamento.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

27 giugno 2009



Nessun esonero per le spese di conservazione dell'impianto.




La scelta unilaterale di alcuni condomini di distaccare le proprie unità immobiliari dall’impianto centralizzato di riscaldamento, non autorizza a sottrarsi al contributo per le spese di conservazione dell’impianto comune, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprietà dello stesso.


In materia non v’è alcuna norma specifica, ma soltanto una serie di sentenze della Corte di Cassazione che, pur non adattandosi a tutte le situazioni, forniscono utili indicazioni.


In particolare, la giurisprudenza, in linea di massima, considera vietato il distacco di una o più unità immobiliari dall’impianto centrale perché normalmente determina uno squilibrio nel funzionamento dell’impianto stesso con aggravio di spese per gli altri condomini (Corte Cass.n.6269/84; n.4023/96).


Tuttavia, si ammette il distacco dall’impianto centralizzato quando sia autorizzato dal regolamento condominiale o da tutti i condomini, oppure quando l’interessato provi (mediante consulenza tecnica) che il distacco, date le caratteristiche tecniche dell’impianto, non produce né squilibri tecnici né una maggiore spesa per i condomini che continuano a servirsene (Cass.n.1775/98; n.2968/98). Nella sentenza n.7518/06, la Cassazione afferma che è legittima la rinunzia del singolo condomino all’uso del riscaldamento centralizzato e il distacco dalle diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini, ma ribadisce l’obbligo del condomino di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto – in base all’articolo 1118 del Codice civile il condomino non può rinunziare alla proprietà dei beni comuni per sottrarsi al contributo nelle spese per la conservazione- mentre la partecipazione alle spese di gestione è dovuta se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini secondo un principio ormai consolidato di possibile rinuncia al servizio comune.


Conseguentemente, quando si intende staccare il proprio appartamento dall’impianto centrale, per evitare controversie, è opportuno farsi autorizzare dall’assemblea condominiale sulla base di una relazione tecnica che, oltre a dimostrare che non sarà pregiudicato il regolare funzionamento dell’impianto comune, precisi la percentuale di riduzione delle spese di gestione dell’impianto comune derivante dal distacco. In proporzione al risparmio sulle spese di gestione conseguente al distacco sarà stabilito l’esonero dalla contribuzione alle stesse per il condominio che rinuncia a fruire del riscaldamento comune.



Erminia Acri-Avvocato

Premi qui per tornare alla prima pagina

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
mail: direttore@lastradaweb.it
facebook: Neverland Formazione
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati