La nostra legislazione stabilisce l’obbligo dell’assicurazione
contro i danni fisici ed economici che il lavoratore subisce a seguito
di infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa. L’INAIL-
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le
Malattie Professionali - ha la funzione di gestire quest’assicurazione
obbligatoria nei confronti di tutti coloro che
svolgono attivita’ lavorativa retribuita utilizzando
macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati, qualunque
sia il settore lavorativo ed alle dipendenze di chiunque, persone fisiche o
giuridiche, privati o enti pubblici; inoltre nei confronti di artigiani,
coltivatori diretti, parasubordinati. Devono assicurarsi anche coloro, in età
compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via
non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro
finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora,
con esclusione di chi svolge altra attività che comporti l’iscrizione a forme
obbligatorie di previdenza sociale.
Al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o contrae una
malattia professionale è assicurato, oltre alle
prestazioni di natura sanitaria, l’indennizzo per l’inabilità temporanea
assoluta al lavoro, per l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.
Qualora l’infortunio o la malattia abbiano determinato la morte del lavoratore,
è prevista una rendita a favore dei superstiti.
Il diritto alle prestazioni previdenziali INAIL si prescrive nel
termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da
quello della manifestazione della malattia professionale.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto
può essere fatto valere, ossia:
·
per l’infortunio, dal giorno
dell’infortunio; però, in caso di erronea individuazione da parte dell’INAIL
della causa dello stesso, inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore
infortunato ha consapevolezza della causa violenta effettiva dell’infortunio
(Cassazione civile, sez. lav., 20 gennaio 2000, n.
616);
·
per la malattia professionale, dal momento della
manifestazione della malattia stessa, che si ritiene verificata quando la
consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale
ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni
alla persona dell’assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli art.
2727 e 2729 cod.civ., come la domanda amministrativa,
nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia
riconoscibile per l’assicurato (Cassazione civile, sez. lav.,
12 dicembre 2005, n. 27323);
·
da quando lo stato inabilitante si sia consolidato in misura non
inferiore al minimo indennizzabile, per conseguire la rendita per inabilità
permanente;
·
per le prestazioni spettanti
ai superstiti, in tema di malattie professionali, perché possa iniziare il
decorso della prescrizioneè indispensabile il
realizzarsi della morte dell’assicurato e della conoscenza o conoscibilità da
parte dei predetti superstiti, dell’eziologia professionale del decesso, che
può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa
(Cassazione civile, sez. lav., 2 febbraio 2005, n.
2002).
E’ utile tenere presente che la prescrizione è sospesa durante la
liquidazione amministrativa delle prestazioni, che deve essere esaurita nel
termine di 150 giorni, per il procedimento relativo alla
liquidazione delle prestazioni economiche, e di 210 per quello relativo alla
revisione della rendita.
Ove l’INAIL non riconosca le prestazioni richieste, si può proporre
l’azione giudiziaria, ma solo dopo l’esaurimento delle pratiche previste per la
liquidazione amministrativa delle indennità e, in particolare, dopo aver
presentato un ricorso di tipo amministrativo da indirizzare alla sede Inail
competente. Tale ricorso può essere presentato anche per silenzio - assenso ai
sensi dell’art. 7 della legge n.533/73 quando
l’istituto non fornisce alcuna risposta entro il termine di 90 giorni dalla
denuncia del caso. Ricevuto il rigetto del ricorso, oppure non avendo ricevuto
risposta entro 60 giorni, l’assicurato può presentare
ricorso giudiziario al giudice del lavoro.
Inoltre, il termine triennale di prescrizione, secondo il più
recente orientamento della giurisprudenza, può essere interrotto con qualunque
atto di messa in mora.
Erminia Acri-Avvocato
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