Pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

2 gennaio 2015



I chiarimenti secondo l'orientamento della Cassazione.



La pensione di reversibilità spetta ai componenti del nucleo familiare del pensionato deceduto così come individuati dalla normativa di riferimento. In particolare, tra i beneficiari rientrano:

  • il coniuge;

  • il coniuge separato, solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;

  • il coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio.

    Il coniuge superstite, ove contragga nuove nozze, perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.

    Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, l’unica quota di reversibilità viene ripartita tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato secondo quanto stabilito dal Tribunale con sentenza, su istanza degli interessati. Ove intervenga il decesso di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera.

    Quanto ai criteri di ripartizione della quota di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato, con la sentenza 419/99, la Corte Costituzionale ha stabilito che la durata temporale dei due matrimoni non è l’unico criterio che il tribunale deve seguire per calcolare la quota proporzionale di pensione spettante all’uno ed all’altro, ma devono essere valutati anche altri elementi, quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge superstite.

    Inoltre, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, bisogna tenere conto anche di eventuali periodi di convivenza prima del matrimonio, ed il diritto al riconoscimento della pensione, nasce, per entrambi, nei confronti dell’Ente erogatore (sentenza n.15837/2001), sicché gli arretrati spettanti al coniuge divorziato sul trattamento suddetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’ex coniuge, deve essere posto a carico dell’ente previdenziale e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia ricevuto per intero e non pro quota la pensione di reversibilità’, salva la facoltà’ per l’ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme erogategli in eccesso (sentenza Corte di Cassazione n.23862/2008).





Bibliografia:

- Diritto di famiglia-Repertorio sistematico di giurisprudenza, di Viganò Giulia, Rimini Carlo , CEDAM - Anno 2009

- Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013




Erminia Acri-Avvocato

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