Nulla la multa del vigile in borghese.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

16 marzo 2008



Secondo la Cassazione il vigile fuori servizio non ha la qualifica di “agente di polizia giudiziaria."



Molta attenzione destano gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione in ordine alle contravvenzioni stradali, che, troppe volte, come denunciato dai mezzi di comunicazione di massa, servono per lo più ad arricchire le casse comunali. In proposito, qualche giorno addietro, su tutti i giornali è stata segnalata la sentenza n.5771/2008 con cui la Cassazione ha stabilito che non sono valide le contravvenzioni elevate dai vigili in borghese fuori dal proprio orario di servizio.

Nel caso esaminato, la Corte ha respinto il ricorso presentato dal
Comune di Reggio Emilia contro la sentenza del giudice di pace di Reggio Emilia che aveva annullato il verbale redatto da un vigile “in abiti civili” nel suo giorno libero, osservando che, a norma dell’articolo 183 del regolamento esecutivo del codice della strada, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l’uso di appositi capi di vestiario o dell’uniforme; che, ai sensi dell’articolo 1 della legge n.65/1986, i Comuni sono tenuti ad adottare un regolamento comunale del servizio di polizia municipale che contenga disposizioni tese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o in abito civile solo se necessario per l’espletamento del servizio e previa autorizzazione; che, quindi, la contravvenzione doveva ritenersi illegittima.


In particolare, la Cassazione ha precisato che alla polizia municipale sono attribuite, in virtù dell’art. 5 della Legge n.65/1986, funzioni di polizia giudiziaria, sicchè, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, in base alla L. n. 689 del 1981, art. 13, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tale ambito territoriale. L’art. 12 codice della strada attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale, fra gli altri, “ai corpi ed ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza” -costituito, come già detto, dall’intero territorio comunale-.


Inoltre, come ribadito dalla stessa Corte anche in altre sentenze, gli appartenenti alla Polizia Municipale “hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Il riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinata alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio”. Conseguentemente, nel caso esaminato, è stata confermata l’illegittimità della contravvenzione, trattandosi di verbale redatto da un agente della polizia municipale in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza che si trovava, al momento dell’accertamento dell’infrazione, a bordo della propria autovettura, in quanto l’accertatore non rivestiva la qualifica di agente della polizia giudiziaria.



Erminia Acri-Avvocato

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