Quesiti legali-Lampeggianti blu.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

7 settembre 2007

Solo se si è in emergenza?



Buongiorno, mi chiamo G.V., CapoSquadra permanente di VV.F, Comando di XXX. Mi rivolgo a lei per sentire una voce fuori dal coro, e porle un quesito circa la circolazione dei nostri mezzi antincendio.
Nella nostra casistica di interventi ve ne sono numerosi di routine che richiedono si’ un nostro intervento, ma non immediato, in quanto non vi e’ pericolo per persone, cose e animali. E’ legittimo utilizzare nel recarsi su questi interventi l’uso dei soli dispositivi ottici ( lampeggiatori blu )? Ovviamente in questo caso nel totale rispetto del c.d.s. ( ovvero senza ricorrere alle deroghe concesse dall’uso di lampeggianti+sirena ), ad esempio: auto incidentata da controllare ,senza feriti senza pericolo di incendio o per la circolazione o ramo di pianta pericolante , parte di grondaia divelto dal vento, ecc.. Nel ringarziarLa per la cortesia, Le porgo i miei più cordiali saluti. C.S. V. G.”





L’art. 177 del Codice della Strada ammette l’uso dei due segnali supplementari d’allarme (sirena e luce lampeggiante blu) da parte dei “conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto”.



L’urgenza del servizio, da valutare di caso in caso, consente di contravvenire alle regole del Codice della Strada con l’uso simultaneo dei due sistemi di allarme, con il dovuto rispetto, però, delle norme della comune prudenza e cautela.



Procedere con i soli lampeggianti in funzione durante un servizio non urgente d’istituto è da ritenersi controproducente perchè può apparire un indice di marcia in urgenza per gli altri utenti della strada, ed è comunque da ritenere vietato, anche alla luce della circolare del Ministro dell’Interno nr.300/A/32890/105/19/3 datata 10 aprile 2001, ove si legge che “l’uso dei soli lampi” “non trova alcuna rispondenza al dettato normativo, quindi non sono previste esenzioni dagli obblighi e divieti se si aziona solo uno dei due dispositivi. Ciò vuole dire che il Legislatore non ha previsto altri usi dei sistemi al di fuori dello stato di emergenza.”





Erminia Acri-Avvocato

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