Decreto Bersani-Bis e contratti telefonici.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

22 maggio 2007

Cancellata la durata annuale obbligatoria. Abolita la penale.


Da circa sei mesi ho stipulato un contratto telefonico con Infostrada per il locale dove svolgo l’attività di parrucchiera. Non essendo soddisfatta per i costi dell’abbonamento ed avendo sentito in TV che una nuova legge consente di disdire i contratti telefonici in qualunque momento, ho telefonato al servizio clienti di Infostrada per sapere come funzionava la disdetta, ma mi è stato detto che la legge riguarda solo i consumatori, non anche le aziende. E’ proprio così?”



L’articolo 1 comma 3 della Legge 40/2007, che ha convertito il Decreto Legge n. 7/07 stabilisce:

<<I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà’ degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.>>

Tale norma consente agli utenti di disdire qualunque abbonamento con gli operatori telefonici, di internet e tv, in ogni momento e senza penali (gli operatori possono far pagare solo eventuali spese giustificate da costi reali), con un preavviso che non può essere superiore a trenta giorni.


Questa nuova disciplina vale per tutti i “contraenti”- termine adottato proprio per non limitare il riconoscimento del diritto ai soli consumatori-, pertanto, anche i titolari di utenze aziendali possono recedere in qualunque momento da qualunque contratto telefonico.

Infine, è utile precisare che il nuovo regime, dal 3 aprile 2007, è entrato in vigore anche per i vecchi contratti, ossia quelli stipulati prima del 2 febbraio 2007(data di entrata in vigore del Decreto Legge n.7/07).

Erminia Acri-Avvocato

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