RC auto.
di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

14 maggio 2007



Le novità più importanti.


 

Gli anni 2005, 2006 e 2007 sono stati determinanti per il settore r. c. auto, che è stato infatti riformato dal nuovo codice delle assicurazioni (d. lgs. 209/2005) e dai decreti sulle liberalizzazioni, i c.d. Bersani (L. 248/2006) e Bersani Bis (L. 40/2007).

Ma cosa copre la polizza auto ed in cosa consiste?

Innanzitutto, siamo di fronte ad un contratto che viene stipulato tra il proprietario e/o il conducente del veicolo ed una compagnia assicurativa ed ha per oggetto la copertura dei danni causati a terzi e/o ai terzi trasportati dalla circolazione del veicolo. Si tratta di un contratto obbligatorio (visto che in mancanza si rischiano sanzioni severe e multe salatissime) per tutti gli autoveicoli, i motocicli, i ciclomotori ed i natanti. Al momento della stipula, l’assicuratore accerta con una serie di domande il grado di rischio e quindi la tariffa da applicare. In caso di informazioni non veritiere l’assicurazione può chiedere all’assicurato il rimborso di quanto versato al terzo (c.d. diritto di rivalsa). E’ bene al momento della sottoscrizione della polizza verificare:

  • Se sono state incluse le voci "esclusioni e rivalse" e se la compagnia assicurativa rinuncia al diritto di rivalsa in caso di guida in stato di ebrezza, o con la patente scaduta o in caso di guida di persona minore di 18 anni;
  • La corrispondenza dei dati contenuti nella polizza con quelli riportati sul libretto di circolazione ed il codice fiscale;
  • Se una copia del libretto è in possesso della compagnia assicuratrice;
  • Se la scadenza del premio è annuale, perché altrimenti quello semestrale costerà di più;
  • Se la franchigia( assunzione di una percentuale del danno da parte dell’assicurato) è stata inserita; è senz’altro consigliabile, purchè faccia diminuire il premio.

Ma come disdire una polizza?

La disdetta va inoltrata tramite fax o con lettera raccomandata a.r. 15 gg prima della scadenza annuale del contratto. Se la disdetta dipende dall’aumento del premio, bisogna verificare se è superiore al tasso d’inflazione programmato, in questo caso il recesso può essere richiesto fino all’ultimo giorno di scadenza del contratto. Sono esclusi naturalmente da questo discorso gli aumenti dovuti ai sinistri provocati. Se l’aumento è al disotto del tasso d’inflazione programmato, i consumatori devono verificare se il contratto prevede un obbligo di comunicazione dell’aumento da parte dell’assicurazione. Se si, i consumatori hanno diritto ad essere informati circa eventuali aumenti dei premi con almeno 60 gg di anticipo sulla scadenza del contratto. Se invece il contratto non prevede una comunicazione scritta ma soltanto l’affissione in agenzia delle nuove condizioni tariffarie, l’assicurato può dare disdetta fino all’ultimo giorno.

Accanto alle polizze tradizionali ci sono le polizze via telefono o via internet che consentono un notevole risparmio sul costo della polizza perché il cliente tratta direttamente con l’assicurazione e non tramite agente. Anche in questo caso è importante verificare le cause sull’esclusione e sul diritto di rivalsa. Il pagamento si effettua direttamente alla compagnia e il contratto con il contrassegno assicurativo arriva per posta al domicilio.

Con il D.P.R. 254/2006 ai sinistri verificatesi dopo il 01/02/2007 si applica la procedura di risarcimento diretto, cioè la possibilità per l’assicurato danneggiato, se ha ragione anche solo in parte, di essere risarcito direttamente dalla propria compagnia assicurativa sia per i danni materiali che per quelli fisici. Se previsto dal contratto, il cliente potrà optare per la riparazione gratuita dell’auto. Questa nuova procedura prevede anche precisi obblighi di assistenza da parte della compagnia all’assicurato in merito alla compilazione e presentazione della domanda di risarcimento. La mancata osservanza di ciò può generare una responsabilità contrattuale per mancato, scorretto o ritardato risarcimento del danno.

La nuova procedura si applica in caso di collisione che ha coinvolto soltanto due veicoli identificati, assicurati e immatricolati in Italia. Non esistono limitazioni per i danni ai veicoli ed alle cose trasportate, mentre in caso di danni fisici ai conducenti deve trattarsi di lesioni personali con invalidità permanente non superiore al 9%. Dopo la consegna o la spedizione mediante racc/ar del modulo blu di constatazione amichevole, l’assicurazione deve fare un’offerta di risarcimento entro :

  • 30 gg per i danni ai veicoli se il modulo è stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
  • 60 gg per i danni ai veicoli se il modulo è stato sottoscritto solo da uno dei conducenti;
  • 90 gg per i danni alle persone.

Se l’offerta viene accettata, l’assicurazione deve pagare entro 15 gg. Se l’offerta non soddisfa è possibile fare reclamo a mezzo di racc/ar alla propria assicurazione o personalmente o tramite un’associazione dei consumatori. Trascorsi inutilmente 30 gg, ci si può rivolgere all’Ania (associazione delle imprese di assicurazione) che, in collaborazione con alcune associazioni dei consumatori, può attivare la procedura di conciliazione e risolvere in via extragiudiziale le controversie con danni fino a € 15.000,00. Se neanche tale procedura dà risultati si potranno adire le vie legali.

Le altre novità di rilievo riguardano:

  • l’obbligatorietà della copertura dei danni subiti dal terzo trasportato che può presentare domanda di risarcimento direttamente all’assicurazione del mezzo sul quale si trovava al momento del sinistro, con diritto al risarcimento indipendentemente da chi sia il responsabile.
  • la cessazione del contratto di assicurazione dal giorno successivo alla denuncia in caso di furto del mezzo assicurato, con il diritto di essere rimborsati del premio residuo calcolato da quello stesso giorno.

 

Maria Cipparrone

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