Quesiti legali-Assegno per la nascita del secondo figlio.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

24 febbraio 2004



Spetta a tutte le madri? Come fare per ottenerlo?


"Tra due mesi sarò madre per la terza volta. Ho sentito parlare di un assegno concesso dallo Stato alle donne che hanno più di un figlio. Come si fa ad ottenerlo? A chi bisogna rivolgersi? Spetta a tutte le mamme o solo a quelle che hanno un reddito basso?"

Per ogni figlio (secondo od ulteriore per ordine di nascita) nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti in Italia, cittadine italiane e comunitarie, è concesso un assegno pari a €1.000,00.

Tale beneficio non è vincolato a limiti reddituali.

L’assegno, a carico dello Stato, è concesso dal Comune di residenza della madre, biologica o adottiva, entro 10 giorni dall’iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati o adottati, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, ed è il Comune stesso che provvede ad informare l’interessata circa la spettanza del beneficio. Pertanto, non occorre una specifica richiesta.

Il Comune trasmette i necessari dati all’INPS, che provvede al pagamento dell’assegno entro 30 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune, inviandolo all’indirizzo della beneficiaria.

Eventuali reclami relativi alla concessione dell’assegno possono essere presentati al Comune competente, quelli relativi alla mancata erogazione dell’assegno, invece, all’ufficio INPS territorialmente competente.

Erminia Acri-Avvocato

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