Gli Assegni
di Toni Cipolla  ( cipollatoni@tiscali.it )

6 luglio 2003

da pagare a vista!


L’assegno è un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato dato alla banca (trattario) da parte del titolare di C/C (traente) di pagare a vista al prenditore (beneficiario) una determinata somma di denaro.

Il blocchetto degli assegni si richiede sottoscrivendo un modulo allegato al carnet. Detto modulo riporta il numero di conto, il numero degli assegni rilasciati, le coordinate bancarie. Il cassiere registrerà la numerazione degli assegni sul terminale a valere sul nostro C/C. Da quel momento siamo responsabili del corretto uso degli assegni, in quanto la legge sanziona la scorretta emissione di assegni bancari (legge 386/90) e individua alcuni comportamenti obbligati in capo alle banche in caso di protesto degli assegni o di constatazione equivalente.

Esistono dei requisiti minimi di validità degli assegni che sono:

  • La specificazione di assegno bancario riportata sul titolo;
  • L’indicazione del luogo di pagamento;
  • L’indicazione del luogo e della data di emissione;
  • La firma di colui che emette l’assegno;
  • L’ordine incondizionato di pagamento.

Se sull’assegno non è riportato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

La persona che possiede l’assegno bancario trasferibile mediante girata è considerato portatore legittimo del titolo, esso deve portare all’incasso l’assegno entro otto giorni se è pagabile nello stesso Comune in cui fu emesso, o entro quindici giorni se in un Comune diverso. Se l’assegno non è presentato nei termini stabiliti cessano le garanzie dei giranti ma resta l’obbligo del traente ad onorare il titolo.

La Banca d’Italia vieta agli istituti di credito la negoziazione di assegni posdatati, la loro accettazione può favorire una distorta allocazione del credito ed elude la normativa fiscale sull’imposta di bollo.

La legge prevede che gli assegni con importo superiore alle 12.500,00 euro debbano essere trasferiti con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e che debbano recare la clausola della non trasferibilità. In caso di furto o smarrimento del titolo si può fare denuncia al trattario e chiedere l’ammortamento.

Gli aspetti degli assegni sono molti e numerosi, ci preoccuperemo di ritornare sull’argomento nelle prossime settimane per parlare di protesto, della trasferibilità, di sbarratura e di assegni circolari.

Il prossimo aggiornamento tratterà in breve i libretti di deposito nominativi e quelli al portatore.

dott. Toni Cipolla ( bancario)

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