Come Tutelare i Propri Diritti Senza Contenzioso Giudiziario
di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

5 aprile 2003

Quando si pu? fare a meno del giudice.


Per risolvere una controversia o far valere i propri diritti è possibile evitare le lungaggini della tutela giudiziaria e, ricorrere, a seconda dei casi, a rimedi stragiudiziali basati sulla rapidità e informalità delle procedure, nonché sull’assenza, totale o parziale, di spese. In questa sede e nella prossima puntata ci occuperemo di questi strumenti non contenziosi, a disposizione del cittadino.

  • Ricorso all’ombudsman bancario.

Da ben dieci anni è attivo l’ombudsman bancario, un organismo collegiale che si pronuncia sulle controversie insorte tra le banche ed i clienti. Il suo Presidente è nominato dalla Banca d’Italia.

Chiunque abbia un problema con la propria banca deve, innanzitutto, presentare un reclamo presso l’apposito ufficio presente in ogni istituto bancario. Se entro due mesi dalla notifica del reclamo il cittadino non ottiene alcuna risposta oppure non è rimasto soddisfatto della decisione della banca, può rivolgersi all’organismo suddetto.

Il ricorso deve essere presentato mediante raccomandata a.r. all’indirizzo: Ombudsman bancario, Via delle Botteghe Oscure, 46 - 00186 Roma.

Nella lettera, il cliente dovrà specificare tutti i fatti relativi alla controversia. L’ombudsman può richiedere chiarimenti sia alla banca sia al ricorrente e deve decidere sul reclamo entro 3 mesi dal suo ricevimento.

La decisione è vincolante per l’istituto bancario. Se quest’ultimo, riconosciuto responsabile, non ottempera a quanto stabilito, l’ombudsman può imporgli un termine entro cui provvedere, trascorso il quale può disporre la pubblicazione della controversia a mezzo stampa e a spese della banca.

Questo ricorso può essere esperito dal consumatore solo per controversie estranee all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Le controversie devono avere un valore non superiore a € 5.164,56 e non devono essere state già sottoposte ad un giudice o ad un collegio arbitrale.

  • Istanza di conciliazione rivolta al Giudice di Pace.

Vi sono alcune controversie che rientrano nella competenza del Giudice di Pace: cause aventi ad oggetto beni mobili per un valore non superiore ad 2.582,00 euro; cause di risarcimento danni provocati da un sinistro per un valore non superiore a 15.493,00 euro; controversie condominiali; questioni relative a rapporti di vicinato o in caso di multe per infrazioni del codice stradale.

In tutti questi casi, è possibile seguire la strada dell’istanza di conciliazione, che non instaura un giudizio, in alternativa alla via giudiziale. Infatti, il Giudice di Pace fa da conciliatore ed ha il compito di aiutare le parti a trovare un accordo per risolvere la lite.

In seguito a presentazione dell’istanza all’ufficio del Giudice di Pace del territorio, le parti vengono convocate per una certa data. Se la parte citata non compare il tentativo di conciliazione ha termine. Se, al contrario, entrambe sono presenti, si cercherà di raggiungere un accordo. Se ciò si verifica, l’accordo è vincolante e nel caso in cui una delle parti non adempia, l’altra può procedere all’esecuzione forzata e al pignoramento dei beni dell’inadempiente, essendo l’accordo un titolo esecutivo a tutti gli effetti.

Maria Cipparrone ( avvocato )

Questo articolo è stato realizzato con la collaborazione della dott.ssa Laura Trocino.

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