Secondo la legge italiana, per fidanzamento si intende la promessa verbale reciproca di matrimonio talvolta solennizzata in una cerimonia che, di regola, precede la celebrazione del matrimonio.
Il fidanzamento ha più che altro valore sul piano sociale; infatti esso non fa sorgere l’obbligo di contrarre matrimonio, neppure quando sia stata redatto atto pubblico o scrittura privata o risulti dalla richiesta delle pubblicazioni, perché si vuole garantire la piena libertà dei consensi fino al momento della celebrazione del matrimonio.
Valutazioni psicologiche
Il fidanzamento può essere considerato come un periodo di tempo in cui creare un rapporto "esclusivo" (o almeno così dovrebbe essere) con un partner, finalizzato alla reciproca, approfondita, conoscenza con l’obiettivo di valutare la compatibilità a livello affettivo, sessuale e di vita in genere (obiettivi in comune, disposizioni caratteriali, etc.).
- Rottura del fidanzamento.
Secondo l’art.80 del Codice Civile, se il fidanzamento si rompe, per qualsiasi causa, dopo la promessa di matrimonio, manifestata in qualsiasi forma, ciascuno dei fidanzati può ottenere la restituzione dei doni fatti "a causa della promessa", ossia in previsione del futuro matrimonio.
La restituzione ha ad oggetto quei doni che, per consuetudine, non potrebbero trovare giustificazione all’infuori del fidanzamento come, ad esempio, oggetti d’oro tipo fedine, anelli, medagliette; la giurisprudenza ricomprende tra i doni da restituire anche le fotografie che si siano scambiate i fidanzati, tendendo ad escludere la corrispondenza di qualunque tipo.
Quando la promessa di matrimonio sia stata fatta dai fidanzati in modo ‘solenne’, cioè utilizzando la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata (è sufficiente anche una lettera dal contenuto inequivocabile), o risulti dalla richiesta delle pubblicazioni, colui che, senza motivo, rifiuti di eseguirla, o provochi col proprio comportamento il rifiuto dell’altro, è tenuto a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni assunte a causa della promessa stessa, come ad esempio l’acquisto dei fiori per la cerimonia, l’acquisto di mobili o di immobili, le spese fatte per i preparativi del ricevimento di nozze, ecc.
(Sia l’azione per la restituzione dei doni sia quella per il risarcimento dei danni devono essere iniziate nel termine di 1 anno dal giorno del rifiuto delle nozze o della morte di uno dei due fidanzati).
Valutazioni psicologiche
Il fidanzamento può interrompersi per diversi motivi, tutti riconducibili all’impossibilità di costruire una coppia, costituita da due persone che convivono, intersecando obiettivi ed interessi e sostenendosi nell’affrontare le avversità della vita (non a caso il partner, si chiama anche "consorte").
La restituzione dei regali costituisce, molte volte, una mancanza di maturazione da parte di uno o di entrambi i partner. Infatti, ciò che viene donato, lo si vive come qualcosa data in comodato gratuito, su cui accampare dei diritti, se il destinatario non risponde alle nostre aspettative. In questo modo, si evidenzia una buona quota di egocentrismo possessivo, impositivo e punitivo. Una persona matura, offre qualcosa sentendosi appagato nel dare e rispettando il prossimo. In caso di interruzione del rapporto, non si prende in considerazione l’idea della restituzione dei regali, perché non li si considera più "roba propria".
La richiesta di risarcimento dei danni può sensatamente essere presa in considerazione solo nei casi in cui è dimostrabile l’intento "disonesto" del partner nel depredare il compagno. Ci si dovrebbe chiedere però, come mai una persona matura non sia stata in grado di accorgersene per tempo.
Erminia Acri - Avvocato
Giorgio Marchese - Medico Psicoterapeuta
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