“In
un edificio condominiale, con due appartamenti grandi per piano, un
condomino vuole procedere a dividere il proprio appartamento in due
(ha già il progetto pronto), senza chiedere l’autorizzazione
all’assemblea? Può farlo? Grazie. Cordiali saluti. M.N.”
La
divisione di parti di proprietà esclusiva all’interno di
un edificio condominiale è da ritenere consentita nei limiti
di cui all’art.1102 c.c. (utilizzazione della cosa comune
consentita anche in un modo particolare e più intenso rispetto
alla generalità dei comproprietari, col divieto, però,
di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri
partecipanti di farne parimenti uso) e all’art. 1122 c.c.
(divieto di eseguire, nelle porzioni di proprietà individuale,
opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio ovvero
determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al
decoro architettonico dell’edificio),
e del regolamento condominiale. E’ prevista, in ogni
caso, la comunicazione dei lavori all’amministratore che poi ne
deve riferire all’assemblea.
Ciò
vuol dire che, se il regolamento condominiale nulla dice, a parte le
necessarie autorizzazioni comunali, ogni condòmino ha il
diritto di frazionare la sua proprietà esclusiva anche senza
il consenso degli altri condòmini. L’autorizzazione
dell’assemblea condominiale occorre se vi sono modifiche alle
parti comuni lesive dei diritti degli altri condomini (ad es. decoro
architettonico).
Se
la modifica, però, consiste nell’apertura di porte sul
pianerottolo o nell’allacciamento a servizi comuni, in linea
generale, tali attività sono ritenute consentite, secondo
giurisprudenza pacifica, come espressione del diritto di utilizzo e
modificazione del bene comune stabilito dall’art.1102 cod.civ.
Dopo
la divisione sarà necessario un nuovo conteggio delle
quote millesimali.
Erminia
Acri-Avvocato
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