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Mutui...
di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

26 gennaio 2011



Al via il Fondo di solidarietà.


Il Fondo di solidarietà mutui è una iniziativa per aiutare le famiglie in difficoltà. Il progetto è stato proposto da Donneuropee-Federcasalinghe.

Le famiglie italiane in difficoltà con il pagamento delle rate che hanno presentato dopo il 15 novembre 2010 la richiesta della sospensione dei pagamenti, dovrebbero ricevere informazioni sull’esito della loro richiesta.

In caso di esito positivo, riceveranno comunicazione della banca sulla sospensione delle rate del loro mutuo. Coloro che, invece, ancora non avessero inoltrato tale richiesta possono reperire i moduli sul sito www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa che devono essere presentati alla propria banca la quale, dopo aver effettuato un controllo formale in ordine alla completezza e regolarità, comunica al Gestore del Fondo l’ammontare dei costi e degli oneri finanziari, la durata residua del mutuo, il debito residuo, il parametro di riferimento ed eventuali oneri notarili. Una volta ottenuto il nulla osta la banca comunicherà al beneficiario la sospensione dell’ammortamento previsto o, eventualmente, il diniego. Il Fondo ha una dotazione pari a 20 milioni di euro sufficienti a soddisfare le esigenze di alcune migliaia di famiglie.

Il Fondo viene esteso anche ai prestiti cointestati (in questo caso è sufficiente che uno solo dei mutuatari possieda i requisiti), a quelli che nel corso del tempo sono stati oggetto di cartolarizzazione, di surroga o di rinegoziazione con la stessa banca e ne può beneficiare anche da chi è rimasto indietro con le rate (a patto che non sia iniziato il procedimento esecutivo con la notifica dell’atto di pignoramento) e da chi ha già usufruito di agevolazioni simili come il "Piano famiglie" lanciato dall’Abi e dalle associazioni dei consumatori.

Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi: a) titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo; b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno; c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro; d) l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l’abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.

L’ammissione al beneficio è subordinata all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:

a) perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro; b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario; c) pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000 euro annui; d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario, non inferiore a 5.000 euro; e) aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.

Il Fondo rimborserà esclusivamente gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario.

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna spesa di istruttoria o commissione e avviene senza richieste di garanzie aggiuntive. Ciononostante è bene evidenziare la mancata copertura totale dei costi di sospensione delle rate poiché le banche potranno addebitare al proprio cliente la quota interessi maturata nel periodo di sospensione corrispondente alla differenza tra quanto spettante dalla banca e quanto effettivamente rimborsato dal fondo. La sospensione può essere richiesta al massimo due volte per un periodo complessivamente non superiore 18 mesi. La sospensione si attiverà entro 30 giorni lavorativi dalla data della comunicazione.

Maria Cipparrone.

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