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Trasporti: aeri e treni, quali novità.
di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

2 marzo 2010



Se per il settore aereo, attualmente, non potrebbe andare meglio, lo stesso non può dirsi per quello ferroviario...


 

La Corte di giustizia europea con una innovativa sentenza ha stabilito che, anche in caso di ritardo del volo, il passeggero che subisce il disservizio deve essere rimborsato.

Prima di questa sentenza, il regolamento europeo stabiliva che il risarcimento monetario spettava ai viaggiatori vittime di cancellazione del volo e/o di imbarco negato, come nel caso dell’overbooking che si verifica quando la compagnia aerea vende più biglietti di quelli che sono i posti in aereo. In caso di ritardo, invece, scattava solamente il diritto all’assistenza per il passeggero rimasto a terra in attesa di partire; praticamente la compagnia aerea fino ad oggi si faceva carico di fornire, gratuitamente, pasti, bevande e, in relazione alla durata del tempo di attesa, l’eventuale sistemazione in albergo quando necessaria. Cioè le stesse cose previste per l’overbooking, tranne il ristoro economico sotto forma di indennizzo e di risarcimento del danno se provato.

La nuova sentenza della Corte rivoluziona questi principi, stabilendo che il diritto al rimborso deve essere previsto anche quando il volo arriva con almeno 3 ore di ritardo.

Adesso, dopo l’ultimo intervento della Corte di Giustizia, sta alle compagnie aeree rispettare i nuovi dettami per i risarcimenti ai consumatori ed evitare di fare ostruzionismo nei confronti di chi subisce un disservizio.

Si, perché, la maggior parte delle volte per ottenere quanto dovuto in caso di disservizi non ci si può limitare alla semplice richiesta, come prevederebbero ormai sia il codice del consumo, sia le ultime direttive comunitarie insieme alla sentenza sopra citata della Corte di giustizia europea.

Purtroppo capita, invece, che il consumatore è costretto, dopo l’invio della raccomandata con la quale ha messo in mora la compagnia aerea e dopo aver atteso invano una risposta (per almeno 15 giorni, ma di solito si attende di più), di doverla citare in giudizio dinanzi al giudice di pace. Ciò significa che si devono anticipare le spese (che solo a giudizio concluso ed, in caso di soccombenza della compagnia si recuperano) e bisogna, allo stesso tempo, armarsi di una grande pazienza, considerato che i processi, sia pure dinanzi al giudice di pace, possono durare da uno a due anni o anche più.

Comunque sia, i diritti dei consumatori per quel riguarda il settore aereo si stanno ampliando sempre di più e c’è da essere soddisfatti.

Passando al settore ferroviario, invece, le notizie non sono altrettanto confortanti e positive per i consumatori. Sono, infatti, entrate in vigore, da metà dicembre 2009, le nuove regole del Regolamento Europeo che prevedono una limitazione dei diritti dei consumatori, in quanto le nuove regole rappresentano un peggioramento delle condizioni contrattuali esistenti.

Infatti, per tutti i treni, esclusi alcuni tipi di biglietto del trasporto regionale, è previsto un rimborso o in danaro o tramite un bonus del valore del 25% dell’importo del biglietto, per ritardi tra i 60 e i 119 minuti. Solo se i ritardi sono superiori a 120 minuti, il rimborso è del 50%.

Nelle biglietterie in stazione, agenzie di viaggio, internet e call center si può controllare se si ha diritto al bonus dopo 20 giorni dal viaggio.

Certo meglio che niente...

Maria Cipparrone.

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