“Sono
finita con l’automobile in una buca larga e profonda presente sulla
mia corsia, in una strada statale, non segnalata in alcun modo.
L’ANAS non vuole pagare i danni dicendo che si è trattato di
un caso in cui non ha colpa. Quando è responsabile l’ANAS?”
L’A.N.A.S,
quale gestore
della rete stradale ed autostradale italiana, secondo il decreto
legislativo n. 461/99 e successive modifiche, tra le sue funzioni, ha
quella di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade ed autostrade; quella di adeguamento
e progressivo miglioramento della rete delle strade e delle
autostrade e della relativa segnaletica; quella di servizio di
informazione agli utenti, a partire dagli apparati segnaletici;
quella di vigilanza sull’esecuzione dei lavori di costruzione
delle opere date in concessione e controllo della gestione delle
autostrade; quella di adozione dei provvedimenti necessari per la
sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade.
Pertanto,
in caso di incidente avvenuto su strada statale, l’ente gestore Anas
risponde ai sensi dell’art. 2051 codice civile dei danni conseguenti
ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è
proprietaria o custode salvo che provi il caso fortuito, consistente
nella dimostrazione di aver svolto, con la diligenza adeguata alla
natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze
del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e
manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni
normative, e risponde anche ai sensi del "neminem laedere",
come precisato dalla giurisprudenza (Cassazione
civile, sentenza n.3651/2006).
Erminia
Acri-Avvocato
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