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Come contestare una multa.
di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

8 gennaio 2009



Prefetto o Giudice di Pace? E' facile decidere.


 

Secondo un’indagine svolta dall’Aci nei capoluoghi di provincia, per quanto riguarda le multe, la media è di 18 al minuto. Come percentuale è veramente elevata. Il sospetto è che non tutte siano fondate e, quindi, giuste. Cosa fare in questi casi?

Le strade percorribili sono due: il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Ricorso in Prefettura.

Questo tipo di ricorso va fatto in carta semplice e portato, o inviato tramite raccomandata a/r, all’ufficio del Prefetto del capoluogo di provincia competente sul territorio in cui c’è stata la contestazione, oppure inviato (sempre tramite racc/ar) al comando di chi ha elevato la contravvenzione (vigili urbani, polizia stradale etc). Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla consegna o notifica del verbale. Di solito, la contravvenzione al Codice della Strada deve essere immediatamente contestata, ma ci sono dei casi in cui è prevista la notifica del verbale entro 150 giorni da quando è stata rilevata l’infrazione:

  • in caso di impossibilità a raggiungere il veicolo per eccessiva velocità,
  • in caso di accertamento della violazione in assenza del proprietario dell’auto,
  • in caso di accertamento della violazione attraverso gli appositi apparecchi di rilevamento (p. es. gli autovelox),
  • in caso di sorpasso vietato
  • etc.

Al ricorso bisogna allegare copia del verbale di contravvenzione e tutta la documentazione utile per provare l’infondatezza della multa; per esempio fotografie del tratto di strada e della segnaletica, atto di vendita dell’auto e di perdita del possesso se la multa è relativa ad una macchina che non ci appartiene più, sentenze e/o norme di legge che dimostrino l’illegittimità del verbale per mancanza di un elemento essenziale, previsto dalla normativa in materia, inadeguatezza degli apparecchi di rilevamento dell’infrazione, etc.

Non bisogna, poi, dimenticare di chiedere nel ricorso la sospensione dell’esecutività del provvedimento relativamente al pagamento della multa che, se accolta, sospende anche la decurtazione dei punti sulla patente (se l’infrazione la prevede) fino alla decisione del Prefetto e che, diversamente, va pagata entro 60 giorni, nonostante la pendenza del ricorso.

Se, poi, si vuol essere convocati per dare la propria versione dei fatti, bisogna chiederlo esplicitamente, in caso contrario, il Prefetto deciderà sulla base della documentazione prodotta.

Prima di inviare o depositare il ricorso è bene fare una fotocopia del verbale e del ricorso stesso.

Il Prefetto per decidere ha 210 giorni se il ricorso è stato presentato direttamente in Prefettura e 180 giorni se invece è stato presentato al comando di Polizia.

Se il ricorso viene respinto, bisognerà pagare la multa, il cui importo è raddoppiato. Tale decisione deve essere notificata al ricorrente entro 150 giorni, se si supera questo termine la multa non è più valida e non va più pagata. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento prefettizio si può fare ricorso dinanzi al Giudice di pace.

Ricorso al Giudice di Pace.

Questo ricorso deve essere intestato al Giudice di Pace territorialmente compente e depositato nella cancelleria del suo ufficio. Dopo qualche giorno dal deposito, si deve ritornare in cancelleria per verificare a quale Giudice di Pace è stato assegnato e se quest’ultimo ha, con decreto, fissato la data della prima udienza. In questo caso, bisogna richiedere al cancelliere le copie conformi per effettuare la notifica al comando della polizia stradale o al comando dei vigili urbani presso il Comune di appartenenza.

Se non ci si fa rappresentare da un avvocato, bisognerà presentarsi personalmente in udienza dinanzi al giudice di pace e perorare da soli le proprie ragioni. Se si abita in un luogo diverso da quello in cui ha sede l’Ufficio del Giudice di Pace o ci si difende da soli, bisognerà domiciliarsi presso la cancelleria del Giudice di Pace, dove si riceveranno le notifiche e dove, pertanto, bisognerà recarsi di tanto in tanto per informarsi dei provvedimenti.

Dinanzi al Giudice di Pace si instaurerà un processo che prevede distinte fasi e che è caratterizzato dalla mancanza di un termine preciso e perentorio entro il quale il Giudicante deve fissare la prima udienza o si deve pronunciare.

Vantaggi e svantaggi dell’uno e dell’altro.

Il ricorso al giudice di pace può essere più lungo e prevede la presenza del ricorrente senza l’ausilio dell’avvocato, ma garantisce un vero e proprio processo, condotto da un soggetto super partes.

Il prefetto, invece, è organo della Pubblica amministrazione come chi ha fatto la multa.

Ci sono, dunque, più possibilità di imparzialità e, quindi, di vedere accolto il ricorso.

Sia nell’uno che nell’altro caso, se l’esito è negativo si può ricorrere rispettivamente dinanzi al giudice di pace e dinanzi al tribunale, con la differenza che se il Prefetto non ha disposto la sospensione del verbale, bisognerà pagare la multa entro 60 gg e in caso di rigetto, nonostante la possibilità di adire il giudice di pace, bisognerà pagare il doppio dell’importo della multa.

Maria Cipparrone

 

 

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