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Sicuri al calduccio...
di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

5 novembre 2008



Con l'arrivo del freddo, occhio alle caldaie!


 

L’arrivo della stagione fredda ci pone alle prese con i problemi di riscaldamento: i costi alti dei combustibili, i servizi delle società erogatrici, ma soprattutto quelli relativi alla sicurezza dell’impianto caldaia.

Vivere all’insegna della tranquillità è doveroso, sia quando ci troviamo a vivere in una realtà condominiale che non.

Di seguito le regole fondamentali utili a chiunque è già possessore di un impianto caldaia e a chi è in procinto di procedere al suo acquisto. E’ necessario vigilare non solo sull’efficienza, ma anche sul grado di sicurezza della caldaia.

Il primo passo da fare quando si acquista una nuova caldaia è verificare la serietà della ditta produttrice ed installatrice della caldaia, la quale è tenuta ad effettuare una visita preliminare per verificare l’idoneità del luogo in cui dovrà avvenire l’installazione dell’impianto, (per le caldaie individuali dal 1 agosto del 2004 devono essere isolate rispetto all’ambiente interno) e seguitamente dare il via ai lavori, nel rispetto di tutti i parametri di legge.

La ditta al termine dell’installazione della caldaia dovrà lasciare al committente una "Dichiarazione di conformità" di cui all’art. 9 della legge del 5 marzo 1990, n°46, norma per la sicurezza degli impianti.

Come assicurarci del buon funzionamento dell’impianto?

Affidando la sua periodica manutenzione (due volte l’anno quella ordinaria) ad un tecnico qualificato, che certifichi i controlli svolti come previsto dalla legge, e non al condòmino di turno, animato solo da buoni propositi ma incompetente; spetterà infatti all’amministratore in sede di riunione condominiale, nominare un tecnico specializzato e tenere sempre aggiornati i condomini sul grado di efficienza e sicurezza dell’impianto.

Ogni rapporto di revisione dell’impianto è estremamente importante, viene redatto in duplice copia e l’originale del rapporto è allegato al libretto di manutenzione da tenere in casa o presso i locali caldaia ( condominio ) ed esibire ogni qualvolta ci sia un controllo o verifica.

Spetta dunque all’amministratore o capo condomino l’obbligo di conservare la dichiarazione di controllo tecnico dell’impianto ed il libretto dello stesso e custodirli assieme agli altri documenti attestanti la sicurezza dei diversi impianti dell’edificio, creando il cosiddetto "fascicolo di sicurezza". Ovviamente di ciò si occuperà il proprietario nel caso di caldaia individuale.

Il tecnico dell’impianto dovrà far sostituire la caldaia se gli interventi di manutenzione risultano inefficaci e far pervenire agli uffici competenti l’autodichiarazione sul rispetto delle leggi, pena pesanti sanzioni per il mancato rispetto delle norme d’esercizio e manutenzione.

Manutenzioni obbligatorie dell’impianto caldaia:

-controllo della regolarità dell’accensione e del funzionamento

-controllo della ventilazione del locale

-controllo della canna fumaria e dell’evacuazione di fumi con verifica del tiraggio (pericolo esalazione gas nocivi es. monossido di azoto)

-controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al generatore di calore

-compilazione del rapporto di controllo del libretto di impianto.

Va ricordato inoltre che la sostituzione della vecchia caldaia con quelle ad alto rendimento permette di risparmiare sui consumi, inoltre è possibile introdurre nei condomini dei contabilizzatori di calore che permettono di pagare le spese del riscaldamento in base al calore utilizzato e non ai metri quadrati.

Nel caso in cui si accerti il cattivo funzionamento dei contatori della ditta erogatrice, il consumatore avrà diritto al rimborso della cifra pagata in eccesso.

Maria Cipparrone

 

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