L’applicazione della disciplina della patente a punti, dalla sua entrata in vigore, ha comportato non poche difficoltà operative, tanto da richiedere chiarimenti e specificazioni da parte del Ministero Interno, che, recentemente, con nota 14.09.2004 n° N.300/A/1/33792 è intervenuto fornendo una serie di indicazioni, in particolare con riferimento alla decurtazione dei punti qualora il conducente non sia stato identificato al momento dell’accertamento dell’illecito e si tratti di persona diversa dal proprietario del veicolo.
In tali casi la decurtazione di punteggio viene attribuita al proprietario del veicolo, se munito di patente, salvo che questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, non comunichi chi guidava effettivamente il mezzo al momento dell’accertamento.
Se il proprietario del veicolo provvede al pagamento del verbale e fa pervenire all’ufficio procedente una dichiarazione sottoscritta dall’effettivo conducente, recante firma autenticata o contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la decurtazione dei punti sarà attribuita alla persona che effettivamente guidava il veicolo al momento del fatto.
Se, la dichiarazione inviata dal proprietario reca le generalità del conducente ma non è stata sottoscritta da quest’ultimo nelle forme suddette, il verbale di contestazione deve essere notificato al soggetto indicato come l’effettivo trasgressore.
Tale notifica è prevista sia per il caso in cui il proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria, sia nel caso in cui abbia provveduto al pagamento. In quest’ultimo caso, il verbale non può considerarsi definito e la somma versata dal proprietario deve essere contabilizzata in modo da non costituire pagamento in misura ridotta fino a quando la procedura amministrativa non si esaurisca anche per la persona che è stata indicata come effettivo trasgressore, avendo questi, in tali circostanze, la possibilità di provvedere, a sua volta, alla presentazione di un ricorso ai sensi degli artt. 203 o 204 bis del codice della strada.
Peraltro, ove il conducente a cui è stato notificato il verbale abbia presentato ricorso, la somma versata in precedenza dal proprietario deve essere sempre restituita allo stesso comunicandogli che la persona indicata come trasgressore ha fatto ricorso.
Nel caso in cui, invece, la persona indicata come trasgressore non provveda al pagamento entro 60 giorni né faccia ricorso, il verbale deve intendersi definito a suo carico; conseguentemente la decurtazione dei punti sarà effettuata nei confronti di questa persona.
Erminia Acri-Avvocato
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